La società francese Uber France è l’operatore di una piattaforma elettronica che permette, con l’ausilio di uno smartphone munito della relativa applicazione, di richiedere un servizio di trasporto urbano nelle città in cui la stessa è presente. Nell’ambito del servizio UberPop, il servizio di trasporto passeggeri è erogato da singoli conducenti non professionisti con i propri autoveicoli.

La Uber France è stata perseguita penalmente per aver organizzato, tramite il servizio Uberpop, un sistema che mette in contatto i clienti con conducenti non professionisti che trasportano persone a titolo oneroso con veicoli con meno di dieci posti. La Uber France sostiene che la normativa francese in forza della quale è perseguita costituisce una regola tecnica che riguarda direttamente un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva relativa alle norme e alle regolamentazioni tecniche. Tale direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamento che istituisca regole tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell’informazione. Orbene, le autorità francesi non hanno notificato il progetto di legge alla Commissione prima della sua adozione. La Uber France ne deduce che la stessa non può dunque essere perseguita per i suddetti capi di imputazione.

Il tribunal de grande instance de Lille (tribunale di primo grado di Lille, Francia), investito della causa, chiede alla Corte di giustizia se le autorità francesi fossero tenute o meno a notificare previamente il progetto di legge alla Commissione.

Secondo l’avvocato generale Szpunar, gli Stati membri possono vietare e sanzionare penalmente l’esercizio illegale dell’attività di trasporto nell’ambito del servizio Uberpop senza notificare previamente il progetto di legge alla Commissione.

L’avvocato generale Maciej Szpunar, nelle sue conclusioni odierne, considera che, indipendentemente dalla questione se il servizio offerto da Uberpop rientri o meno nella direttiva, gli Stati membri possono vietare e sanzionare l’esercizio illegale di un’attività di trasporto come quella di Uberpop senza essere tenuti a notificare previamente il progetto di legge alla Commissione.

In dettaglio, l’avvocato generale ricorda che, conformemente alle sue conclusioni dell’11 maggio 2017 nella causa Uber Spain, il servizio Uberpop rientra nel settore dei trasporti e non costituisce pertanto un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva. In tali circostanze, la direttiva non è applicabile e una notifica del progetto di legge alla Commissione non è necessaria.

L’avvocato generale ha altresì esaminato la situazione che si verificherebbe qualora la Corte dovesse considerare che il servizio Uberpop costituisce un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva. In tali circostanze, l’avvocato generale conclude che la decisione di vietare e sanzionare l’attività di un intermediario come Uber nell’esercizio illegale di un’attività di trasporto non costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva, cosicché neppure in tal caso sarebbe necessario notificare il progetto di legge alla Commissione .

L’avvocato generale ricorda, a tale riguardo, che l’obbligo di notifica si applica, inter alia, solo alle regole tecniche che si pongono come finalità e obiettivo specifici di disciplinare in modo esplicito e mirato l’accesso ai servizi della società dell’informazione e l’esercizio di questi ultimi; sono invece escluse dall’obbligo di notifica le regole che riguardano tali servizi solo in modo implicito o incidentale. Secondo l’avvocato generale la normativa francese in questione nel caso di specie riguarda i servizi della società dell’informazione solo in modo incidentale: infatti, tale normativa, per quanto attenga principalmente a un servizio della società dell’informazione (ossia un sistema di messa in contatto per via elettronica), non mira a disciplinare specificamente tale servizio (circostanza che si verificherebbe qualora vietasse o disciplinasse in altro modo l’attività di messa in contatto di clienti con fornitori di servizi di trasporto in generale), bensì unicamente a garantire l’efficacia delle regole sui servizi di trasporto (servizi che non sono contemplati dalla direttiva).

Pertanto, la circostanza che il modello economico di Uberpop è incompatibile con le disposizioni francesi sull’attività di trasporto dei passeggeri (in quanto i conducenti non professionisti non dispongono delle autorizzazioni necessarie ai sensi del diritto francese per esercitare l’attività di trasporto) non implica che la normativa in questione costituisca una regola tecnica che disciplina le attività di intermediazione nel settore dei trasporti in generale.

L’avvocato generale conclude che se qualsiasi disposizione nazionale che vieti o sanzioni l’intermediazione in attività illegali dovesse considerarsi una regola tecnica per il semplice fatto che detta intermediazione, con ogni probabilità, avverrebbe per via elettronica, un gran numero di norme interne degli Stati membri dovrebbero essere notificate a tale titolo. Ciò condurrebbe a un’indebita espansione dell’obbligo di notifica, senza contribuire realmente al perseguimento degli obiettivi di detta procedura, che è intesa a prevenire l’adozione da parte degli Stati membri di misure incompatibili con il mercato interno e a consentire un migliore sfruttamento dei vantaggi del mercato interno da parte degli operatori economici .


IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.


IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

 

In allegato il comunicato stampa originale della Corte UE

 

 

 

Ultima modifica: 4 Luglio 2017