Questa lettera è stata inviata appena concluso l’incontro col sottosegretario on. Margiotta, lo scorso 13 maggio, al fine di dettagliare la nostra posizione, alla luce della limitatezza dei tempi concessi dalla video-conferenza.

 

Alla c.a. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
p.c.: Ministero dello Sviluppo economico Ministero Economia e Finanze

Oggetto: quesitone sanitaria, crisi economica, sentenza 56/2020 Corte Cost.

Firenze, 13 maggio 2020.

Egrr. Signori,
facciamo seguito al video-incontro di stamani col Sottosegretario Margiotta, per ribadire e puntualizzare meglio ciò che la pochezza del tempo concessaci non ci ha consentito di formulare.

Primariamente, facendone una questione di principio e di rispetto per tutti gli operatori del trasporto pubblico non di linea, riteniamo molto grave che l’Esecutivo nella sua attività prescrittiva palesi una giusta attenzione alla tutela della salute del consumatore, ma non a quella del lavoratore. Ciò si manifesta tanto più dopo che Vi avevamo cordialmente richiesto di colmare la già grave prima disattenzione contenuta nella circolare del M.i.t. che ha previsto l’obbligo di dispositivi sanitari per l’operatore, ma non per l’utente. Infatti, nonostante Vi avessimo segnalato tale lacuna, essa si è ripetuta nell’ultimo Dpcm, andandosi addirittura a distinguere tra il caso in cui l’utente sia unico – e allora non avrebbe l’obbligo di indossare alcun dispositivo sanitario – e il caso in cui si sia in presenza di due o più utenti (quest’ultimo caso per vetture con più di 4 posti passeggeri), e allora questi avrebbero l’obbligo – evidentemente a loro reciproca tutela – di indossare questi dispositivi. Tutto questo rappresenta una grava mancanza di considerazione e di rispetto per la vita dei nostri Associati, che contrasta, se non bastasse, con un sistema costituzionale che ancor oggi incardina sulla figura del lavoro e del lavoratore la propria prospettiva.

Alla luce di ciò, non è più tollerabile questa gravissima lacuna e disattenzione, in quanto lesiva della nostra stessa dignità di persone prima che di lavoratori, e quindi Vi risollecitiamo a provvedere.

Circa la crisi economica in cui versa al momento il settore, come già segnalato, non sono assolutamente sufficienti i 600 euro a fondo perduto, sia ai fini di una copertura dei costi aziendali base, sia di quelli relativi ai costi familiari di prima necessità.

Di fatto ci troviamo di fronte ad un COSTO DI SUSSISTENZA aziendale e familiare, stimato in 1700€ qualora i costi per affitto, mutuo (prima casa o liquidità) e finanziamento (auto) siano stati fermati alla fonte. Queste sono le misure concrete a cui il Governo deve adesso fare fronte.

Come già segnalato, Vi preghiamo di considerare che:

da tali costi non dipendono soltanto le famiglie dei 30.000 tassisti del settore, ma anche le migliaia di famiglie dei dipendenti dei radiotaxi che, a loro volta, dipendono esclusivamente dalla capacità di reddito dei tassisti, col pagamento della loro quota sociale mensile;

da tali costi dipende la stessa sopravvivenza dell’infrastruttura radiotaxi, il cui rilievo pubblicistico, per la cittadinanza, vi sarà noto.

L’importanza sociale oltre che economica, del sistema taxi italiano così configurato, emerge in modo irripetibile oggi in questa fase epocale, anche alla luce di ciò che il modello delle multinazionali – Ve lo sottolineiamo anche in ottica del provvedimento sulla regolamentazione delle piattaforme che intendete mettere nero su bianco – va già facendo nelle realtà in cui è operativo, praticando quella facile strada dei licenziamenti, che invece per i nostri Associati rappresentano l’ultima e non la prima ratio. Essi oggi, tra un aiuto dei parenti pensionati, le cessioni in via “fallimentare” di beni come gli ori dei nonni, seconde auto, beni della più svariata natura, cercano di racimolare quanto serva per il sostentamento proprio e delle proprie famiglie e per sorreggere tutto il sistema radiotaxi italiano, appunto, infrastruttura e personale dipendente compresi.

Ci permettiamo allora di riallegare, per le tante misure economiche che suggerivamo di mettere in atto, ciò che già nell’incontro del 9 marzo scorso depositammo presso il Ministero, dimostrando già allora di avere chiara la situazione che ci stesse aspettando. Alla luce di ciò, riponiamo l’accento su quel “Buono Taxi”, quale misura efficace sia dal lato della cittadinanza (rispondendo alle proprie esigenze di mobilità in sicurezza), che per il rilancio del settore, che avrebbero già funzionato, se attuati durante questi due mesi, da ammortizzatore sociale, volano economico, e strumento di tutela sanitaria atto a disincentivare l’uso del non sicuro – ai fini della lotta al Covid-19 – trasporto pubblico di massa.

Un’ultima precisazione, visto che in chiusura il tema è stato toccato dal Sottosegretario Margiotta, concerne la sentenza 56/2020 Corte Cost. Essa, lungi dall’essere un premio alla pervicacia di chi riteneva costituzionalmente illegittima la normativa in essere, ne è il suo esatto contrario, e dunque un sigillo che la rafforza. Infatti, essa, su nove punti toccati, solo in due, dove uno è semplicemente conseguenza dell’altro, dichiara l’illegittimità costituzionale di quanto in realtà già introdotto col famoso art. 29, co. 1-quater nel 2009 e semplicemente ripreso dal legislatore del 2019. Esso, attiene all’obbligo di rientro in rimessa alla fine di ogni servizio. E, attenzione, tale illegittimità non è ontologica, e dunque di principio, ma perchè non proporzionata, troppo gravosa. Ricordiamo però che già il Consiglio di Stato, a più riprese, ha tenuto a precisare che questo inciso introdotto nel 2009, non fosse altro che “una specificazione” di ciò che già la l. 21/1992 prevede. Ed infatti la stessa Consulta, in questa sentenza 56, testualmente precisa:

“…l’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, … è comunque presidiato dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all’art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse (o dei pontili d’attracco).”

Dunque, se si vuol dare lettura onesta e appropriata a questa sentenza, e non strumentale a nocivi smantellamenti della normativa, da parte di multinazionali o di operatori che, nonostante l’allargamento territoriale operato dalla l. 12/2019, risultino ancora operare illecitamente, essa non rappresenti altro che l’ennesimo autorevole momento in cui si conclama la giustezza delle regole di settore, con l’elegante accessorio di un clemente onore delle armi, concesso dalla Corte, a chi aveva intenzioni destrutturanti di quelle regole.

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti e auguri di buon lavoro.

Per Uritaxi:
Claudio Giudici, Presidente nazionale

 

In allegato:

Ultima modifica: 15 Maggio 2020