137-lcQualche settimana fa è stato pubblicato un’articolo del Sole 24 Ore dal titolo “Licenze taxi, i ricavi da cessione sono esenti” che sta creando un po’ di confusione in categoria. Infatti, riguardo la Sentenza n. 954/ 2016, emessa dalla V sezione Civile della Cassazione in materia di compravendita di licenze taxi sono da chiarire alcuni aspetti.

Tale Sentenza emessa dalla Suprema Corte ha sanzionato, giustamente, l’operato dell’Amministrazione Finanziaria che, nel caso di specie, ha qualificato in maniera del tutto generica la natura dei redditi conseguiti a seguito della cessione a terzi della propria licenza/azienda taxi, decretando la nullità dell’atto di accertamento notificato in origine al contribuente.

Ora, se è vero che gli Ermellini in tale vicenda hanno dato ragione al contribuente che aveva ceduto la licenza/azienda taxi, occorre considerare che la loro pronuncia, oltre ad essere giustificata dallo scellerato comportamento dell’Amministrazione Finanziaria rea di aver formulato un accertamento assolutamente carente di motivazione, e quindi, contra legem, limita la sua efficacia nei soli confronti degli attori della controversia, ovvero, il tassista ricorrente e l’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, questo comunicato è finalizzato a non alimentare inutili entusiasmi da parte dei tassisti riguardo la portata di tale Sentenza, la quale non modifica in alcun modo i principi sanciti dal nostro ordinamento tributario e quindi la necessità di assoggettare a tassazione i proventi derivanti dalla cessione della propria licenza/azienda taxi.

Colgo l’occasione per informarvi che stiamo organizzando per il prossimo mese di aprile a Roma, un seminario dedicato ai tassisti su tutte le tematiche di carattere fiscale/tributario, anche alla luce delle recenti novelle normative che ci riguardano.

 

Ciao a tutti

Loreno Bittarelli

Presidente Nazionale URI – URITAXI

 

 

Ultima modifica: 23 Marzo 2016