In merito al bonus “centri storici”, dopo i solleciti che abbiamo inviato alla Direzione generale dell’Agenzia delle Entrate, ci comunicano dalle varie provincie che le competenti Direzioni territoriali stanno chiedendo ai tassisti una serie di informazioni circa il luogo in cui sarebbero sviluppati i ricavi da lavoro. Tale richiesta è ovviamente ingiustificata e frutto di equivoco.

Sulla scorta di tale equivoco, abbiamo allora inviato un’informativa fondata sull’art. 11, co. 2 della l. 21/92, il quale prevede:

“Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4”,

con ciò significando che il servizio taxi ha sempre prelievo o inizio (in questo secondo caso prelevando il cliente anche in qualsiasi altro territorio comunale, ma pur sempre con inizio, e dunque accensione del tassametro, nel comune licenziante) nel territorio del comune che ha emesso la licenza. Alla luce di tale previsione normativa, il servizio taxi non può che sviluppare l’intera mole di lavoro esclusivamente nel comune che lo abbia licenziato. 

Pertanto, sono ingiustificate le richieste pervenute dalle Direzioni Provinciali che hanno determinato la sospensione dell’erogazione del contributo spettante a numerosi tassisti.

Questo ulteriore equivoco, ha ovviamente provocato nuovi rallentamenti che speriamo di avere definitivamente sanato, con l’informativa inviata.

Claudio Giudici
Presidente nazionale Uritaxi

Ultima modifica: 15 Giugno 2021