-1Il Presidente nazionale di Uritaxi Loreno Bittarelli invia una dettagliata lettera al Garante della Concorrenza per il libero mercato rimarcando le incongruenze esposte nella precedente segnalazione dell’Antutrust e relativa proposta di riforma.

La Segnalazione in oggetto prevede, tra i possibili settori di intervento, anche quello relativo alla concorrenza nell’ambito degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea.

Al riguardo, la Segnalazione pone come obiettivo quello di eliminare le distorsioni concorrenziali che asserisce causate dall’esclusione della disciplina dei taxi e del servizio di noleggio auto con conducente di cui alla L. 21/92, dall’ambito di applicazione delle recenti norme di liberalizzazione introdotte dai D.L. n. 138/2011 – 201/2011 e 1/2012. In ordine a tale esclusione, al fine del più completo inquadramento dell’insieme degli anzidetti interventi legislativi rispetto alla materia del TPL non di linea, con riferimento al servizio taxi, è da evidenziare che gli stessi – in linea generale – hanno inteso richiamare i principi di liberalizzazione dell’accesso alle attività di servizio nel mercato interno fissati, in sede comunitaria, dalla Direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come Direttiva Bolkestein o, più semplicemente, Direttiva Servizi.

Tale Direttiva, ha aperto la strada per la realizzazione di un mercato interno dei servizi, proponendosi come una Direttiva Quadro volta a porre poche e chiare regole generali, finalizzate a lasciare agli Stati membri la decisione su come meglio applicare i principi da essa enunciati. Nel quadro delle strategie di Lisbona la Direttiva vuole semplificare ed in alcuni casi liberalizzare l’accesso alle attività di servizio nel mercato interno.

Per quanto riguarda, tuttavia, i servizi di trasporto e, nello specifico, il servizio taxi, la Direttiva li esclude espressamente dal suo ambito applicativo disponendo così testualmente all’art. 21: “I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze, nonché i servizi portuali sono esclusi dal campo di applicazione della presente Direttiva”. * * * In Italia, la Direttiva Bolkestein è stata recepita, all’interno del nostro Ordinamento Giuridico, mediante il D.lgs. del 26/03/2010 n° 59 che ha, ovviamente, confermato esplicitamente l’esclusione dall’ambito della sua applicazione del servizio taxi prevedendo testualmente all’art. 6, comma 1: “Le disposizioni del presente Decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali ed i servizi di noleggio auto con conducente”.

Il Governo Monti, costituito come noto con la finalità programmatica di particolare attenzione alle Direttive Europee in campo economico ed in quello ritenuto complementare delle liberalizzazioni, è intervenuto in questa materia – con due successivi Decreti Legge – volti a sviluppare e portare a compiuta attuazione i precedenti approcci di liberalizzazioni varati, nel 2006, dal Decreto Bersani in riferimento alla appena recepita Direttiva Bolkestein. I Decreti Legge in questione sono il D.l. 13/08/2011 n° 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14/09/2011 n° 148 e il successivo D.l. 24/01/2012 n° 1 convertito, con modificazioni, nella legge 24/03/2012 n° 27.

Ambedue detti D.l. si pongono il problema dell’impatto delle liberalizzazioni rispetto al servizio taxi: ma è solo il secondo D.l. n° 1/2012 (Crescitalia – Liberalizzazioni) che affronta in maniera compiuta, sistematica ed organica il coordinamento della Regolamentazione di tale servizio di TPL non di linea rispetto al principio della liberalizzazione ed alla preesistente legislazione di settore, la legge 15/01/1992 n° 21 intervenendo con una serie di emendamenti sul preesistente testo della stessa.

E’ da evidenziare che tanto il primo D.l. 138/2011 quanto il secondo D.l. 1/2012, recepiscono in pieno il principio dell’esclusione del servizio taxi dall’ambito applicativo dei principi di liberalizzazione da essi affermati: così come previsto dall’art. 6 del D.lgs. 26/03/2010 n° 59 in conformità all’art. 21 della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE. Il D.l. 138/2011 all’art. 3, comma 11 bis, prevede infatti testualmente che: “In conformità alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/20006, sono invece esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8, i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’art. 6 del D.lgs. 26/03/2010 n° 59”.

Così come il D.l. 1/2012, all’art. 1, comma 5, prevede parimenti che: “sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’art. 4 del D.lgs. 26/03/2010 n° 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del D.lgs. 26/03/2010 n° 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita Autorità Indipendente”.

La specifica esclusione, dunque, del servizio taxi dall’ambito delle liberalizzazioni prevista dalle recenti norme – che la Segnalazione in oggetto propone di abrogare come causa di “distorsioni concorrenziali nel settore del TPL non di linea” – risulta, in realtà, semplicemente conforme al relativo principio enunciato dal richiamato art. 21 della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE. Sicché la richiesta della Segnalazione in oggetto, al Parlamento ed al Governo, di abrogare le recenti citate norme per applicare – anche al settore taxi – il principio delle liberalizzazioni, si sostanzia in una richiesta allo Stato Italiano che non trova rispondenza in alcun vincolo di fonte comunitaria ma che – al contrario – la richiamata Direttiva esclude, espressamente, dal suo ambito applicativo. Per quanto riguarda, poi, la finalità indicata nella segnalazione di “abolire gli elementi di discriminazione competitiva tra taxi ed NCC in una prospettiva di piena sostituibilità dei due servizi”, si espongono i seguenti profili che ne evidenziano l’impossibilità giuridica di accoglimento.

Taxi ed NCC, infatti, costituiscono due servizi che rispondono a due diverse offerte e correlative domande di mercato nettamente distinte tra loro e tra le quali, dunque, non può esservi – neanche astrattamente – un regime di concorrenza. E ciò in quanto: – il servizio taxi offre al mercato degli utenti una prestazione resa sulla base di una tariffa amministrativamente determinata dalla P.A. (attualmente i Comuni), sulla base dell’obbligo di accettare la corsa per qualsivoglia destinazione e sulla base di una predisposizione di turni da parte della P.A. (attualmente i Comuni) idonea a garantire ai cittadini la prestazione del servizio in tutte le 24 ore della giornata;

– il servizio NCC, invece, offre al medesimo mercato degli utenti una prestazione resa sulla base di una tariffa libera contrattualmente determinata in base al principio dell’autonomia negoziale privata e con piena libertà di rifiutare discrezionalmente la corsa per la destinazione richiesta e con altrettanta piena libertà e discrezionalità di mettersi anche semplicemente in servizio offrendo, se non altro, la sola disponibilità a valutare la domanda.

Il taxi, dunque, è fondato sui tre anzidetti presupposti connotanti di natura e rilievo pubblicistico e sociale volti a garantire all’utente un servizio fruibile dalla generalità dei cittadini che – in base agli stessi – debbono avere la certezza di poter ricorrere a tale servizio in qualsiasi momento del giorno e della notte, qualsiasi destinazione e sulla base di una tariffa certa e predeterminata dalla P.A., senza che il prestatore di tale servizio possa rifiutarsi di accettare.

L’NCC è, invece, fondato sui tre anzidetti presupposti connotanti di natura e rilievo privatistico volti a garantire al prestatore del servizio la piena libertà e discrezionalità di tempi, modi, prezzi del servizio stesso che – al termine della trattativa negoziale relativa ai predetti tre aspetti – può dal noleggiatore essere tranquillamente rifiutato: senza nessuna garanzia per l’utente. Non vi è, dunque, alcuna comparabilità tra i due servizi in questione (taxi ed NCC) e tra le due correlative domande ed offerte.

Ne consegue l’impossibilità fattuale e giuridica di qualsiasi rapporto concorrenziale tra gli anzidetti due servizi: e la piena legittimità di una distinta regolamentazione legislativa e regolamentare degli stessi in conformità alle caratteristiche connotanti ed alla natura delle relative offerte e domande di mercato. Per tali aspetti, la richiesta di modifica dell’art. 3, comma 3 e art. 11 comma 4 e dell’art. 8, comma 3 della L. 21/92 risulta avanzata, nella Segnalazione in oggetto, in assenza di qualsivoglia presupposto fattuale e giuridico che ne possa giustificare e legittimare la domanda: con conseguente invito a ai Soggetti destinatari della Segnalazione stessa a disattenderne l’accoglimento.

Peraltro, è da rilevare che l’articolo 3 comma 3 e l’art. 11 comma 4 della L. 21/92 concernono, esclusivamente, il rispetto del principio di competenza territoriale nella richiesta e concessione del titolo autorizzativo che, necessariamente, deve essere rivolta all’Ente locale più prossimo alla sede dell’impresa e che, ovviamente, postula che quest’ultima – trattandosi di NCC – sia collocata nell’ambito del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Senza, ovviamente, che tale aspetto comporti limitazione alcuna nell’espletamento del servizio che, infatti, l’art. 11 della L. 21/92 comma 4 prevede possibile anche al di fuori del territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e dove ha sede ed autorimessa l’impresa di NCC: “il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni”.

Da ultimo, la Segnalazione fa riferimento “a nuove piattaforme on-line che, agevolando la comunicazione tra offerta e domanda di mobilità, consentono un miglioramento delle modalità di offerta del servizio di trasporto di passeggeri non di linea, in termini sia di qualità sia di prezzi”. Le suesposte considerazioni sono, di per se’, sufficienti a denucleizzare quest’ultimo argomento della Segnalazione in oggetto da qualsivoglia contesto giuridico e fattuale idoneo a consentirne anche la semplice presa in considerazione da parte dei Soggetti destinatari della Segnalazione stessa.

E’, dunque, per mera completezza espositiva che si fa presente il possibile implicito riferimento dell’argomento in questione alla recente comparsa sul mercato del servizio offerto da una piattaforma on-line mediante applicazione per smartphone che trasforma le auto da noleggio con conducente in un servizio taxi alternativo sulla base di modalità di espletamento del servizio, attualmente illegittime, in quanto in palese contrasto con la L. 21/92 che la Segnalazione in oggetto chiede, appunto, di modificare.

Modifica, ovviamente, fortemente auspicata dal gestore, che dichiara peraltro a mezzo stampa di essere stato ricevuto ben due volte da codesta Autorità e che, indubbiamente, vede nell’attuale quadro legislativo un forte elemento di oggettiva difficoltà sia operativa che di sviluppo economico (il Bilancio chiuso al 31/12/2013 evidenzia un utile di appena € 9.104,00). Peraltro – di fatto – gli aspetti di miglioramento del servizio in termini di qualità e prezzi che la Segnalazione ricollega come propri di tale nuova piattaforma on-line risultano, in realtà, vistosamente contraddetti dai prezzi realmente praticati che sono di gran lunga maggiori rispetto ai taxi ed ai normali NCC, e dall’elevato numero di interventi sanzionatori che hanno interessato i conducenti di detto servizio.

Pertanto, la complessità della materia in oggetto e, soprattutto, la dimensione di lavoro imprenditoriale, individuale e diffuso che coinvolge il settore del TPL non di linea evidenzia, a nostro avviso, la opportunità di un approfondito confronto sulle tematiche di cui alla Segnalazione AS1137, ed in tal senso chiediamo un’apposita Audizione che ci consenta l’ulteriore sviluppo delle prime considerazioni svolte con la presente.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti

Lettera inviata il 25 Luglio 2014 a:

Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma
p.c.
Al Presidente del Senato della
Repubblica
Al Presidente della Camera dei
Deputati
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro per lo Sviluppo Economico

Ultima modifica: 26 Luglio 2014