mon-98Relativamente al bonus fiscale sui carburanti consumati per l’azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, la riduzione del 15% dell’importo agevolato è operativa con riguardo ai crediti d’imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto, attese le modalità di applicazione del beneficio, che poggiano sull’effettivo svolgimento del servizio nel corso dell’anno solare e sul progressivo consolidarsi del credito al termine del medesimo periodo, la misura si rende efficace ad iniziare dalla presentazione, entro il mese di febbraio 2015, delle istanze annuali riferite ai consumi del 2014.

La legge di Stabilità 2014 ha disposto la ridefinizione, in riduzione, delle quote percentuali di fruizione di alcuni crediti d’imposta. Il successivo D.P.C.M. 20 febbraio 2014, ha quindi rideterminato l’entità delle agevolazioni, riducendo del 15% l’importo agevolato.
Tra i benefici fiscali incisi dagli effetti di tale misura rientra anche l’agevolazione sul carburante disciplinata dal punto 12 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/1995 a favore dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione ad esercitare il servizio di noleggio con conducente.
Ciò comporterà nei confronti di ciascun avente titolo, una riduzione percentuale del credito d’imposta, calcolato secondo i criteri fissati dalla disciplina di settore (…)
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Ultima modifica: 2 Gennaio 2015