In riferimento all’articolo pubblicato il 4 agosto da Il Foglio, “Taxi e caro voli, l’urgenza che non si vede e il decreto che non serve” a firma di Andrea Giuricin, ci vediamo costretti a dover correggere una serie di imprecisioni.
Se è vero che molte delle licenze taxi stanziate sono a titolo gratuito, è anche vero che esse nel tempo sono state oggetto di trasferimento a norma di legge (art. 9 l. 21/92). Esse sono oggi gravate da mutui per il 70-80% dei casi, senza considerare quelle bandite a titolo oneroso dai comuni dal 2006 in poi. Certa vulgata, non sappiamo quanto interessata, ma sicuramente mal informata, vorrebbe che ciò fosse un unicum tutto italiano, quando è invece una costante almeno occidentale (si ricorda quando a New York le licenze raggiunsero il valore monstre di un milione di dollari, per poi crollare, con le sequenze di suicidi che ne derivarono, a causa della concorrenza sleale subita in seguito all’arrivo delle piattaforme i cui vettori non sono gravati dalle anti-economiche, ma a garanzia del consumatore, regole previste per i taxi?).
Nell’articolo viene riportato che le licenze “a Roma, Napoli o Milano sono circa un terzo di Barcellona o Parigi (in rapporto agli abitanti)”. Questo è semplicemente falso, probabilmente perchè il numero di abitanti considerato dal firmatario dell’articolo è sbagliato. A Parigi i taxi non servono la sola città di Parigi, ma ben quattro dèpartments che contano 5,7 milioni di abitanti, a Barcellona 3,5 milioni. Per capirsi, mentre in Italia i taxi sono comunali, in Spagna o Grecia sono regionali.

Circa la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, essa non impatta minimamente sulle normative italiane, in quanto esse non prevedono alcun rapporto codificato taxi-ncc come invece prevedeva la normativa catalana e le ragioni di contingentamento, se dal punto di vista logico sono un controbilanciamento agli obblighi di natura pubblicistica gravanti sui taxi (tariffa non libera ma amministrata, natura locale, obbligo di prestazione, obbligo di turno di servizio), sono in ogni caso assorbite dalle ragioni del giudice eurocomunitario che conferma la legittimità delle normative nazionali che prevedano in via preventiva autorizzazioni per i mezzi di trasporto taxi e ncc, per assicurare “obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico, e di protezione dell’ambiente”, ribadendo dunque l’indirizzo di esclusione del trasporto pubblico di non di linea da politiche sintetiche di liberalizzazione tout court, già fatto proprio, d’altra parte, dalla direttiva Bolkestein.

Claudio Giudici
Presidente nazionale Uritaxi
Ultima modifica: 7 Agosto 2023