V’è stata qualche giorno fa, l’audizione in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, dei consulenti tecnici del settore del trasporto pubblico locale non di linea: il prof. Esposito, l’avv. Giustiniani, il prof. Giuricin.

Conoscete il nostro giudizio su Giuricin, sulla sua effettiva indipendenza e conoscenza del settore, e da questo link potete farvene una chiara idea: https://www.uritaxi.it/articoli/analisi-critica-del-white-paper-i-benefici-di-una-riforma-del-settore-della-mobilita-non-di-linea/

Circa l’avv. Giustiniani, come noto, egli è membro di uno dei più importanti studi legali d’Italia, più volte consulente di istituzioni pubbliche, ha spesso seguito anche le vicende del trasporto pubblico non di linea, taxi compresi. Non avendo egli certo bisogno della nostra difesa, ci tocca indirettamente farlo, perchè l’associazione NCC, Sistema Trasporti, ci tira in ballo tirando in ballo lui e compiendo l’ennesima e pericolosa operazione di puerile disinformazione in merito alla normativa di settore. Puerile, perchè davvero siamo all’abc dei fondamenti di diritto, e questa associazione dimostra di non conoscerli; pericolosa, perchè certe tesi creano un affidamento nei loro associati che poi costano carissimi a questi ultimi. Per essere chiari: solo nell’ultimo mese decine e decine di NCC sono stati interessati, in alcune regioni, da plurimi procedimenti di revoca immediata del titolo autorizzativo, per averne sistematicamente distratto l’operatività in altro territorio rispetto a quello autorizzante.

A questo proposito, la furba operazione di alcuni soggetti, è quella di comperare titoli NCC di un comune, e poi rivenderli a prezzi esorbitanti a incauti acquirenti a cui si fa credere di poter utilizzare quei titoli dove più gli aggradi e di poterci lavorare facendo servizio di piazza, dunque come un taxi, attraverso la partnership con potenti piattaforme. Invece, esistendo ancora un “giudice a Berlino”, la migrazione stabile del titolo viene punita, mentre l’esercizio abusivo con stazionamento su piazza, nonostante anche la sentenza 163/25 della Corte Costituzionale che ribadisce la piena vigenza dell’art. 11 comma 3, L. 21/92, viene lasciato sostanzialmente impunito da non poche amministrazioni comunali (quelle di Roma e Firenze sono purtroppo, sicuramente, tra queste). Questo secondo step, offre al NCC l’illusione di poter operare come un taxi nelle principali città, finché il comune autorizzante non ci mette gli occhi sopra e revoca ipso iure il titolo.

Certe comode interpretazioni di alcune associazioni NCC, dunque funzionano grazie ad un quadro di assenza di controlli – che invero non riguarda il solo settore del trasporto pubblico non di linea – ma solo finché il controllo non arriva, costando carissimo.

Ora, Sistema Trasporti salendo sul pulpito della “docenza” verso l’avv. Giustiniani ed anche Uritaxi, assume la veste del Godoy che Goya sbeffeggiò: un asino che, in veste di maestro, fa diventare asini i suoi alunni. Così, discute che il trasporto pubblico locale non di linea previsto dalla l. 21/92 sia davvero locale, in quanto il termine “locale” mai compare nella legge. Il punto è che vi compaiono il termine “comune”, “provincia” e “area metropolitana” una cinquantina di volte. “Locale” si usa in diritto pubblico, amministrativo, degli enti locali, per indicare l’operato in un ambito territoriale ristretto, finalizzato a curare gli interessi di quella comunità (comunale, provinciale, ecc.) e non dell’intero Stato. Dunque, si usa il termine “locale” per non stare ogni volta a ripetere comunale, provinciale, area metropolitana, anche perchè queste aree di sovrappongono e variano a seconda del comune di cui si stia parlando. Ma davvero, siamo all’abc, e discutere di abc è sempre piuttosto patetico.

Ciò che invece non rientra nell’abc è la seconda accusa che Sistema Trasporti rivolge a Giustiniani – e che noi respingiamo al mittente – ossia quella per cui non avrebbe fondamento giuridico il principio del collegamento stabile del NCC col territorio comunale, di cui il legale ha parlato durante la sua audizione. Sistema Trasporti è distratta in ambito di giudizi della Corte Costituzionale, ma le sfugge anche tutta la giurisprudenza del Consiglio di Stato che è il vero soggetto di ultima istanza titolato all’interpretazione del diritto amministrativo.

La Corte Costituzionale si è pronunciata due volte sulla disciplina del servizio NCC, confermando in entrambi i casi la piena legittimità del vincolo territoriale. La sentenza n. 56/2020 ha dichiarato incostituzionale unicamente l’obbligo di rientro a vuoto in rimessa tra un servizio e l’altro, ma ha espressamente confermato che «il servizio di noleggio con conducente ha vocazione locale e mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione», e che «l’attività di NCC deve avere un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta la sede operativa».
La sentenza n. 163/2025 ha rafforzato questa lettura, affermando che la finalità antielusiva «è già adeguatamente presidiata dal citato art. 11, comma 4, della legge quadro n. 21 del 1992, là dove prevede l’obbligo per l’esercente del servizio NCC di ricevere le richieste di servizio presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici».
Il Consiglio di Stato ha ribadito il vincolo territoriale in numerose pronunce: nn. 5481/2020, 1703/2021, 9567/2023, 499/2025 e, da ultimo, nella fondamentale sentenza-summa n. 935/2025 (caso Nicotera), che ha sistematizzato cinque anni di giurisprudenza post-Corte Cost. 56/2020, affermando che il vincolo territoriale ha una «doppia dimensione: strutturale-organizzativa, che impone la localizzazione della sede operativa e della rimessa nel comune autorizzante; funzionale, che richiede che il servizio sia prevalentemente prestato a beneficio del territorio comunale», e che tale vincolo «costituisce elemento ineludibile dell’attività di NCC».

E qui l’arbitro fischia la fine dell’incontro…

Comunque, fossimo stati in Sistema Trasporti, piuttosto che attenzionare l’avv. Giustiniani, fra l’altro esponendosi a queste figure, avremmo attenzionato la posizione mal celata, ideologico-liberista, del prof. Esposito. Le sue parole, se trovassero accoglimento, non rappresenterebbero un problema per il solo settore taxi ma per tutti i titolari di licenza o autorizzazione, taxi e NCC. Noi la nostra a riguardo ve la diremo con un veloce video.

Ultima modifica: 4 Aprile 2026