Firenze, 5 novembre 2025. Le sentenze si rispettano, ma si possono criticare. Tanto più quelle della Corte Costituzionale che, non prevedendo la riparazione di un ulteriore grado di giudizio, almeno al sollievo della critica si deve concedere spazio.

Diciamo subito che la sentenza 163/2025, ieri resa pubblica, sia quanto meno strana.

Primariamente, la Consulta si è trovata a giudicare su un decreto attuativo e due circolari ministeriali e non su una norma primaria. Si può andare indietro negli annali delle sentenze della Corte Costituzionale e si rileverà che ciò sia avvenuto in pochissimi casi.

Ma la prima vera stranezza relativa alle competenze, che riguarda la Corte, è che essa non si sia limitata a cassare o non cassare come in suo potere – celebri le parole del suo secondo presidente Gaetano Azzariti, che spiegò fin dalle sue fasi costitutive, che essa, al di là di interpretazioni, per quanto autorevoli, in cui possa addentrarsi, solo a quello sia chiamata: 

Non ha il potere di interpretare autenticamente le leggi e solo alle sue decisioni che dichiarano la illegittimità costituzionale di norme legislative è attribuita efficacia erga omnes. 

disse Azzariti nel suo discorso inaugurale di presidente. 

La Corte, stavolta, è infatti entrata nel merito delle norme relative al foglio digitale di servizio elettronico, cosa che invece sarebbe spettata alla giustizia amministrativa. 

Tuttavia, è entrando nel merito della sentenza 163 che un addetto al settore, così come le Forze di Polizia, colgono il caos che questa sentenza produce.

Infatti, la Corte riconosce e ribadisce la totale legittimità costituzionale dell’art. 11, co. 4 della l. 21.92 quando scrive:

Inoltre, e soprattutto, l’introduzione di un tempo minimo operativo tra la prenotazione e la corsa risulta una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, volta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze per taxi. Simile obiettivo, infatti, è già adeguatamente presidiato dal citato art. 11, comma 4, della legge quadro n. 21 del 1992, là dove prevede l’obbligo per l’esercente del servizio NCC di ricevere le richieste di servizio presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, nonché quello di compilare e tenere il foglio di servizio elettronico e di esibirlo in caso di controlli.” (7.1, sentenza 163/2025 Corte Cost.).

Il decreto sul FDSE, come evincibile anche dalla memoria prodotta dall’Avvocatura dello Stato e ripresa nella sentenza della Corte, era stato costruito sulla base di questo caposaldo, nonchè dell’evoluzione normativa prodotta dalla sentenza 56/2020 della stessa Corte Costituzionale, che era andata ad eliminare l’obbligo del rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio per mancanza di proporzionalità di tale obbligo (art. 11, comma 4-bis, L. 21/92). Così, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si era rifatto alla giurisprudenza amministrativa emersa dal 2020 ad oggi. Essa, giova ricordarlo, è chiamata a fare interpretazione autentica delle norme in materia. E questa, una posizione sibillina l’aveva già adottata nel settembre del 2020 quando, con la sentenza 5481/2020 del Consiglio di Stato, aveva precisato:

Nulla cambia, però, sulle modalità confermate dal legislatore di esercizio dell’attività di N.C.C. che, in quanto dirette a soddisfare in via complementare ed integrativa (come affermato dall’art. 1, comma 1, l. n. 21 del 1992, per ogni servizio di trasporto pubblico non di linea) le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è proposto il Comune che rilascia l’autorizzazione, non possono soddisfare la richiesta di prestazioni di trasporto indistintamente su tutto il territorio nazionale…

Ed ancora:

Tale conclusione deriva dalle disposizioni normative in precedenza riportate; il legislatore ha imposto che l’attività di N.C.C. abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici; a seguito dell’ultima modifica normativa (apportata dall’art. 10 – bis, comma 1 lett. b) d.l. n. 135 del 2008) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, seconda parte, è solo escluso che tra un servizio e l’altro l’esercente l’attività di N.C.C. sia più tenuto a far ritorno alla rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purchè presenti nel territorio provinciale.

La Consulta, però, stavolta, come detto in premessa, ha ampliato ancor più un inusuale potere interpretativo, invadendo le competenze della giustizia amministrativa, andando a contestare l’assunto per cui l’acquisizione legittima di un servizio n.c.c. possa avvenire solo dalla rimessa, derivante dall’art. 11, comma 4 L. 21/92, e da tutta la giurisprudenza amministrativa di ultimo grado emersa, tanto più, dal settembre 2020 ad oggi, che della 56/2020 aveva dato interpretazione (“Nulla cambia…”). Diversamente, di fatto, per essa sembrerebbe legittima l’acquisizione di un servizio n.c.c. anche su strada, contravvenendo in fatto ed in diritto all’art. 11, comma 4 che invece vincola alla rimessa così prescrivendo: 

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici”.

Ma come si potrebbe conciliare questa evidente contraddizione? Soltanto con un ragionamento assolutamente illogico, di considerare la rimessa non il luogo dove stazionare il mezzo n.c.c., ma una mera ricevitrice di prenotazioni. E visto che la propaganda dominante batte sulle “moderne tecnologie” riferenendosi ad app e smartphone, se questo ragionamento fosse quello utile a smascherare quella che altrimenti sarebbe una plateale contraddizione, risulterebbe a sua volta illogico in quanto non operabile. Infatti, a parte una chiamata fax (cosa oggi discutibile anche per tale tecnologia), nessuna tecnologia, tanto più quella app, troverebbe il suo finale in una rimessa, ma solo nello smartphone presente nella giacca o nella vettura del noleggiatore, e dunque violandosi in ogni caso, anche nel caso di una interpretazione così lata e svuotata di senso, l’art. 11, comma 4.

Ma il vero capolavoro illogico la Corte lo compie in questo passaggio:

Il vettore, che riceva una specifica prenotazione dopo la partenza dalla rimessa o durante il rientro, non può stazionare sul suolo pubblico, poiché non è in attesa del cliente (il che sarebbe consentito dall’art. 11, comma 4-ter, della legge n. 21 del 1992), bensì deve aspettare che decorra il tempo imposto dal decreto interministeriale e dalla circolare attuativa sopra richiamata. Di conseguenza, è costretto a circolare “a vuoto” oppure a rientrare in rimessa. In ambo i casi si generano inefficienze sistemiche e conseguenze negative per l’ambiente e, con il rientro in rimessa, si riproduce indirettamente quel medesimo vincolo, che era stato introdotto dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, nell’art. 11, comma 4, secondo periodo, della legge n. 21 del 1992, dichiarato costituzionalmente illegittimo sempre dalla sentenza n. 56 del 2020.

Dunque, se per la Corte stessa non sia possibile lo stazionamento su suolo pubblico per il n.c.c. – vietato dalla normativa (art. 11, comma 3, L. 21/92 e ribadito dalla recente sentenza 499/2025 del Consiglio di Stato) per evitare sovrapposizione col servizio di piazza taxi, in quanto ne deriverebbe un fenomeno di concorrenza sleale, avendo questi ultimi tutt’altra regolamentazione, ben più gravosa rispetto al n.c.c. – ma non sia legittimo obbligarlo a rientrare in rimessa, nè tanto meno farlo attendere un certo lasso di tempo tra la fine di un servizio e l’acquisizione di un altro – cosa che in realtà serviva a consentire al n.c.c. di acquisire legittimamente un servizio senza rientrare in rimessa, ma senza fare servizio di piazza – ci dovrebbe spiegare dove allora abbia l’obbligo giuridico di acquisire il servizio. Ricapitolando, per la stessa Consulta, il n.c.c. non può sostare su strada, ma non avrebbe l’obbligo di rientrare in rimessa, e non può essere “costretto a circolare a vuoto”. 

Dunque, a parte forme di trasmigrazione, dematerializzazione, uso di vernice simpatica che lo renda invisibile, dove allora deve avvenire l’acquisizione legittima del servizio da parte del n.c.c. quando è fuori dalla rimessa?

E’ evidente il caos introdotto da questa strana sentenza della Corte Costituzionale. 

Le Autorità di Polizia possono concentrarsi ancora sul solo foglio di servizio cartaceo circa la legittima acquisizione di un servizio – non è andata persa l’esultanza di Uber, di alcune rappresentanze n.c.c., diciamo, meno attente alla normativa, nonchè del Presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, che ha parlato di “grande vittoria… immettendo elementi di liberismo” (già, quel liberismo contro cui nasce la nostra stessa Costituzione, come ricordano sopratutto i lavori preparatori alla stessa) per questa sentenza.

Circa gli altri due motivi di illegitimità costituzionale, relativi al contratto di durata ed alla piattaforma digitale per i servizi acquisiti dal n.c.c., la riflessione si fa davvero breve. Circa il primo, se un n.c.c. può siglare un contratto di durata con un intermediario, diretto o indiretto, il rischio del mancato rispetto dell’obbligo di rivolgersi a clientela differenziata è pressochè certo. Circa il secondo, se una piattaforma di controllo non è centralizzata, quanto meno si appesantiscono processi a discapito di un principio di efficacia ed efficienza.

La drammaticità di questa faccenda è che essa sia il frutto di plurimi scontri: uno interno alla stessa maggioranza tra Forza Italia e Lega; un altro tra Magistratura e Governo su ogni tematica che abbia a che fare con azioni che segnino la cifra di questa maggioranza (immigrazionismo, Ponte sullo Stretto di Messina, taxi e dunque regolamentazione del mercato contro la dittatura di Bit Tech, come recentemente denunciato anche da Marina Berlusconi sulle pagine del Corriere della Sera a tutela delle sue aziende…); ed infine uno scontro interno alla stessa Magistratura, tra Corte Costituzionale e Consiglio di Stato, dove la prima straborda in competenze interpretative per essa storicamente atipiche, e proprie del secondo. 

Nel mezzo, cittadini e imprese, legalità e Stato di diritto…

A questo punto cosa può fare il Governo? 1) Accettare questa abusiva opera “creatrice” del diritto da parte di una magistratura ostile, ripartendo dal Parlamento per una nuova legge, come richiesto già da chi si considera vincitore in questo scontro; 2) modificare il decreto sul FDSE sulla base delle indicazioni della Corte; 3) riprodurre un decreto ex novo nel rispetto della cornice prodotta dalla Corte. 

In ogni caso, allungamenti dei tempi a discapito della legalità, ed in ogni caso resta il Consiglio di Stato sul Tar Lazio che a giugno si era espresso proprio sul decreto su FDSE. Tale passaggio potrebbe sembrare inutile, ma il rischio sarebbe quello di far passare in giudicato tutta un’altra serie di censure prodotte dal Tar Lazio. Ovviamente, i margini di giudizio del Consiglio di Stato, oggi, sono fortemente limitati da questa sentenza della Corte Costituzionale.

Concludendo, è evidente che tutta una pletora di poteri miri ad avere un quadro operativo nel trasporto pubblico non di linea ispirato da un caos fertile alla concorrenza sleale, ma senza rendere ciò manifesto in punta di diritto (per questo non viene dichiarato illegittimo costituzionalmente l’art. 11, comma 4, L. 21/92: ne deriverebbe poi una palese violazione dell’art. 3 Cost.). Così, un servizio taxi che faccia attività verso clientela indifferenziata ma con tutta una serie di tutele a favore dell’utenza (tariffa amministrata, obbligo di prestazione, obblighi di turnazione, obblighi estetico-identificativi del mezzo, ecc.); un servizio n.c.c. che faccia ugualmente attività verso clientela indifferenziata ma senza gli obblighi previsti per i primi. Si chiama concorrenza sleale e si mira a lasciarla operare indisturbatamente per questioni ideologiche e per i enormi appetiti che grandi capitali hanno sul settore.

Claudio Giudici
Presidente nazionale Uritaxi

Ultima modifica: 10 Novembre 2025