Nell’ottobre del 2024, il Consiglio Europeo ha adottato la sua Direttiva sulle piattaforme ed ha richiesto agli Stati membri dell’UE di recepirla nel diritto nazionale entro il 2 dicembre 2026.

La direttiva mira a regolamentare e limitare le piattaforme multinazionali, anche attraverso una disciplina sul lavoro. Tuttavia, non è ancora chiaro se e con quale coerenza il governo tedesco applicherà tali disposizioni.

Il modello di business delle piattaforme che si considerano principalmente intermediari, fornendo ordini a subappaltatori più o meno indipendenti al fine di riscuotere commissioni, pone enormi sfide sul diritto del lavoro. Oltre alla massimizzazione del profitto, un altro obiettivo importante di queste piattaforme è spesso la raccolta di dati attraverso l’analisi delle richieste in entrata. Pertanto, tali piattaforme non sono sempre, o magari solo moderatamente, interessate a come e da chi gli ordini vengono effettivamente eseguiti. Di conseguenza, si creano rapidamente rapporti di lavoro precari, la cui natura è difficile da comprendere, per non parlare delmonitoraggio, da parte delle autorità nazionali. Uber e aziende simili ne sono un esempio lampante.

Sono quindi necessarie nuove normative, in particolare in materia di diritto del lavoro, poiché le leggi nazionali esistenti non sono più adeguate. L’UE ne ha preso atto della situazione ed ha elaborato una direttiva che delinea i settori in cui sono necessarie nuove regolamentazioni. La direttiva UE 2024/2831 del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nelle piattaforme digitali, deve essere recepita negli ordinamenti nazionali dagli Stati membri entro il 2 dicembre 2026, secondo quanto previsto dalla normativa europea in questione. Chiunque esamini questa direttiva rimarrà sorpreso dalla lungimiranza avuta dagli organismi europei. La direttiva affronta precisamente le problematiche con cui devono confrontarsi anche coloro che cercano di regolamentare aziende come Uber a livello nazionale: si tratta davvero di una svolta?

Innanzitutto, la direttiva definisce il lavoro sulle piattaforme digitali: si tratta di un lavoro organizzato tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolto nell’Unione da una persona fisica sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale o l’intermediario e la persona fisica, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto contrattuale tra la persona fisica o l’intermediario ed il destinatario del servizio.

Secondo la definizione dell’UE, una piattaforma di lavoro digitale è una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

– Viene fornito a distanza, almeno parzialmente, per via elettronica, ad esempio tramite un sito web od un’applicazione mobile.
– Viene fornito su richiesta del destinatario del servizio.
– Comprende necessariamente e sostanzialmente l’organizzazione di un lavoro retribuito svolto da persone fisiche, indipendentemente dal fatto che tale lavoro venga svolto online od in un luogo specifico.
– Implica l’utilizzo di sistemi automatizzati di monitoraggio o di decisione.

Attraverso questa definizione, l’UE chiarisce che la cosiddetta intermediazione è un servizio che, in queste condizioni, rende i lavoratori della piattaforma dipendenti diretti della piattaforma di lavoro digitale.

La direttiva afferma esplicitamente: “In alcuni casi, non esiste (attualmente) un rapporto contrattuale diretto tra le persone che svolgono lavoro sulla piattaforma e la piattaforma di lavoro digitale stessa, bensì le persone hanno un rapporto contrattuale con un intermediario tramite il quale svolgono il lavoro sulla piattaforma”. Questa forma di organizzazione del lavoro sulla piattaforma spesso dà luogo a rapporti multilaterali e catene di subappalto complesse e diversificate.

Al contrario, la direttiva stabilisce: “La determinazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro si basa principalmente sui fatti relativi al lavoro effettivamente svolto, compreso l’utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati nell’organizzazione del lavoro sulla piattaforma, indipendentemente da come il rapporto sia descritto in qualsiasi accordo contrattuale eventualmente concluso tra le parti coinvolte”.

Da ciò deriva il seguente obbligo della direttiva: «Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che, laddove le piattaforme di lavoro digitali si avvalgano di intermediari, le persone che svolgono attività lavorativa per conto della piattaforma e che hanno un rapporto contrattuale con un intermediario godano della stessa protezione prevista dalla presente direttiva di coloro che hanno un rapporto contrattuale diretto con la piattaforma di lavoro digitale. A tal fine, gli Stati membri adottano, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, misure per istituire meccanismi appropriati, che possono includere sistemi di responsabilità solidale».

In termini semplici, significa in primo luogo, che Uber stessa diventerà legalmente il datore di lavoro pienamente responsabile dei suoi autisti, anche se inizialmente tale responsabilità era stata assunta da subappaltatori. Tuttavia, ciò è inteso ad applicarsi solo a situazioni future; le situazioni passate sono esplicitamente escluse. In secondo luogo, la direttiva stabilisce anche la responsabilità per la sua attuazione specificando:

Gli Stati membri garantiscono che le piattaforme di lavoro digitali (sopra definite) rendano disponibili le seguenti informazioni alle autorità competenti ed ai rappresentanti dei lavoratori (ad esempio, avvocati del lavoro) che svolgono attività sulla piattaforma:

– il numero di persone che svolgono attività lavorative tramite la relativa piattaforma di lavoro digitale, suddivise per ambito di attività e stato contrattuale o lavorativo,
– le condizioni generali stabilite dalla piattaforma di lavoro digitale e applicabili a tali rapporti contrattuali,
– la durata media dell’attività, il numero medio di ore lavorate settimanalmente per persona e la remunerazione media per l’attività delle persone che svolgono regolarmente attività lavorative tramite la relativa piattaforma di lavoro digitale,
– gli intermediari con cui la piattaforma di lavoro digitale ha un rapporto contrattuale.

Le informazioni devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi edogniqualvolta i termini e le condizioni subiscano modifiche sostanziali. Le autorità competenti e i rappresentanti delle persone che svolgono attività lavorativa tramite le piattaforme hanno il diritto di richiedere ulteriori chiarimenti e dettagli alle piattaforme di lavoro digitale in merito a qualsiasi informazione fornita, compresi i dettagli del contratto di lavoro. Le piattaforme di lavoro digitale forniranno tempestivamente una risposta motivata a tale richiesta.

Un lettore di Taxi Times ha richiamato l’attenzione, in un commento, sulle potenziali implicazioni commerciali della Direttiva sulle Piattaforme. Sottolinea che proprio questa direttiva potrebbe essere uno dei motivi per cui così tanti operatori di veicoli a noleggio con conducente stiano attualmente cercando di passare al settore dei taxi: “L’attuazione della direttiva potrebbe complicare notevolmente l’attuale modello di business di piattaforme come Uber con le compagnie di noleggio con conducente indipendenti. Se l’attuazione dovesse portare ad attribuire maggiormente i rapporti di lavoro a Uber, l’intermediazione tramite l’attuale modello di noleggio con conducente potrebbe diventare considerevolmente meno attraente. In un caso estremo, Uber potrebbe quindi concentrarsi maggiormente, o addirittura prevalentemente, sull’intermediazione di taxi autorizzati.”

Sarà interessante vedere se e come il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (BMAS) implementerà effettivamente i requisiti dell’UE entro il 2 dicembre di quest’anno. Taxi Times fornirà aggiornamenti in merito.

Traduzione a cura ufficio studi Uritaxi.

Ultima modifica: 10 Settembre 2026
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