Riportiamo tradotto integralmente il comunicato della Corte Federale di Giustizia tedesca (Bundesgerichtshof – BGH)
# BGH – Obbligo di rientro (Rückkehrpflicht) per i noleggi prenotati via Uber X
## Sentenza 3 giugno 2026 – I ZR 123/25 — Comunicato stampa ufficiale n. 100/2026
> Fonte originale: comunicato BGH n. 100/2026 del 03.06.2026. Testo integrale della sentenza disponibile in PDF sul sito del BGH.
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**Massima del comunicato**
«L’obbligo di rientro per i noleggi con conducente (Mietwagen) prenotati tramite Uber X, in caso di fattispecie puramente nazionale, non va misurato sul diritto dell’Unione.»
Il I Senato civile del Bundesgerichtshof — competente, tra l’altro, in materia di diritto della concorrenza — ha deciso che l’obbligo, derivante dalla legge sul trasporto di persone (Personenbeförderungsgesetz – PBefG), di rientro immediato dei noleggi con conducente alla sede operativa al termine dell’incarico di trasporto, in assenza di un elemento transfrontaliero, non ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Il Senato non nutre nemmeno dubbi rilevanti sulla legittimità costituzionale di tale obbligo di rientro.
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### Fatto
L’attrice è una cooperativa di tassisti di Colonia. La convenuta esegue corse di noleggio con conducente prenotate tramite Uber X, avvalendosi anche di subappaltatori. Il 19 gennaio 2023 un veicolo immatricolato a una subappaltatrice della convenuta è rimasto in sosta, dalle ore 10:10 alle ore 10:22, in Breslauer Platz a Colonia. Il conducente aveva lì fatto scendere un passeggero. Alle 10:13 è stata effettuata, tramite Uber, una prenotazione di prova, immediatamente accettata e subito dopo annullata. Successivamente il conducente del noleggio è rimasto sul posto almeno fino alle 10:22, prima di disconnettersi dall’app Uber. L’attrice ravvisa in ciò una violazione anticoncorrenziale dell’obbligo di rientro derivante dall’art. 49, comma 4, terzo periodo, PBefG. Agisce nei confronti della convenuta per ottenere l’inibitoria (cessazione della condotta).
### Iter processuale precedente
Il Tribunale (Landgericht) ha accolto la domanda. L’appello della convenuta è stato respinto.
Con il ricorso per cassazione (Revision), ammesso dal Bundesgerichtshof, la convenuta insiste nella richiesta di rigetto della domanda.
### Decisione del Bundesgerichtshof
Il ricorso della convenuta è stato respinto.
Il giudice d’appello ha correttamente confermato l’inibitoria riconosciuta in primo grado per violazione dell’obbligo di rientro di cui all’art. 49, comma 4, terzo periodo, PBefG.
L’attrice, in quanto concorrente della convenuta ai sensi dell’art. 8, comma 3, n. 1, UWG (legge contro la concorrenza sleale), è legittimata a far valere la pretesa inibitoria. Il giudice d’appello ha inoltre ritenuto, senza errori di diritto, che la subappaltatrice della convenuta abbia violato l’obbligo di rientro dell’art. 49, comma 4, terzo periodo, PBefG e che la convenuta ne risponda ai sensi dell’art. 8, comma 2, UWG.
Il rinvio alla Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht) ai sensi dell’art. 100, comma 1, primo periodo, della Legge Fondamentale (GG), sollecitato dal ricorso, non è giustificato. La Corte costituzionale federale, nel 1989, aveva escluso che l’obbligo di rientro per i noleggi con conducente previsto dalla legge sul trasporto di persone costituisse un’ingerenza incostituzionale nella libertà di esercizio professionale di cui all’art. 12, comma 1, secondo periodo, GG (BVerfGE 81, 70). Il Senato non ha potuto maturare il convincimento — necessario per disporre il rinvio — che l’obbligo di rientro costituisca oggi un’ingerenza nella libertà di esercizio professionale non più giustificata sul piano costituzionale, neppure tenendo conto dell’obiettivo di rango costituzionale introdotto nel 1994 con l’art. 20a GG, relativo alla tutela dei fondamenti naturali della vita e degli animali. Al contrario, con la legge di modernizzazione del diritto del trasporto di persone del 16 aprile 2021, il legislatore — secondo il Senato — non ha ecceduto il margine di discrezionalità riconosciutogli, mantenendo in linea di principio l’obbligo di rientro pur tenendo conto delle esigenze di tutela del clima.
La motivazione con cui il giudice d’appello ha ritenuto che l’obbligo di rientro di cui all’art. 49, comma 4, terzo periodo, PBefG non violi la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE non resiste, è vero, al controllo di legittimità alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa «Prestige and Limousine» (sentenza 8 giugno 2023 – C-50/21). Tuttavia, nel caso di specie non risulta nemmeno aperto l’ambito di applicazione materiale dell’art. 49 TFUE, poiché la fattispecie non presenta alcun elemento transfrontaliero. Non occorre pertanto verificare l’art. 49, comma 4, terzo periodo, PBefG alla luce dei criteri fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento.
Ultima modifica: 15 Giugno 2026
